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Ordinanza — n. 42513/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as merits already fully examined by lower court on criminal record grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42513/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. The lower court correctly assessed the defendant's criminal record, finding the convicted act particularly reprehensible based on the quantity and nature of prior offenses. Consequently, the appellate judgment's evaluation of the crime's severity was deemed immune from further review in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the only ground of complaint concerns a matter already fully examined and rejected by the court of first instance, rendering the lower court's assessment immune from review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits already examined criminal record evaluation reprehensibility of act procedural economy principle esame nel merito riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCHILLA SALVATORE nato a CATANIA il 13/05/1989 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Fraschilla avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata replica profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel rimarcare, alla luce del numero e delle connotazioni dei precedenti del ricorrente la maggiore riprovevolezza del fatto giudicato, così da rendere la relativa valutazione di merito immune da censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.