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Ordinanza — n. 42512/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints on sentencing are manifestly unfounded and lack specific merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole grievance regarding sentencing was deemed generic and unfounded. The appellant argued for a different penalty, but the lower court's decision was supported by sufficient and logical reasoning on the merits. Consequently, the court ruled that the judgment was immune from censure at this stage and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic and non-specific complaints regarding sentencing are inadmissible when the lower court's decision is supported by sufficient and logical reasoning, rendering the judgment immune from censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievance sentencing review manifestly unfounded merit immunity procedural costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 12/03/1962 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Marco Giuga avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, inerente al mancato riconoscimento delle generiche e alla misura della pena comminata, oltre che del tutto generica e aspecifica, è manifestamente infondata atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione su tali temi, con valutazione di merito che dunque, così resa resa, è destinata a risultare immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.