Cassation court dismisses appeals for attempted murder as the defense's argument on mitigation is merely repetitive and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants for attempted murder inadmissible. The sole ground of appeal contested the non-application of a specific statutory mitigation provision, which the court found to be a mere repetition of the appellate court's reasoning and manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals that merely repeat the appellate court's reasoning without presenting new substantive arguments are inadmissible as they fail to meet the requirement of a distinct legal ground for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Giammaria Domenico, nato a Bari il 11/08/1984 - Giammaria Salvatore, nato a Bari il 17/10/1971 avverso la sentenza del 8 luglio 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per il reato di cui all'artt. 337 cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili in quanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, mostra di fare buon governo dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità risultando in tal modo immune dalle censure prospettate dalla difesa (si vedano le trancianti considerazioni spese nell'ultima pagina della motivazione resa con la decisione gravata) Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Pt/Is de