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Ordinanza — n. 42327/2023 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeal inadmissible due to explicit waiver and orders payment of procedural costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42327/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal for revision inadmissible following an explicit waiver by the appellant, Livio Antonio Pandolfi, dated August 2, 2023. The appellant had previously filed a request for revision under Article 629 of the Code of Criminal Procedure, which was subsequently withdrawn. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 629 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An explicit waiver of an appeal for revision renders the request inadmissible, triggering a mandatory order for the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revision explicit waiver inadmissibility procedural costs fine fund Criminal Procedure Code waiver of rights motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena
pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI LIVIO ANTONIO nato a FOGGIA il 08/10/1979 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAalà--Idato avviso ' Ere- p37-fin r udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso per revisione ex art.629 cod. proc. pen. del 7 luglio 2023, l'integrazione in data 13 luglio 2023 ed i provvedimenti impugnati: Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a seguito della espressa rinuncia allo stesso, effettuata da parte di Livio Antonio Pandolfi , in data 2 agosto 2023: Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.