Cassation court dismisses appeal against conviction for human trafficking, citing manifestly unfounded arguments and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marian Munteanu inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellate court in Catania had convicted Munteanu of human trafficking based on evidence of his active role in transferring minors from Romania to Italy for labor exploitation. The cassation court rejected the appellant's generic criticisms, noting they required an impermissible alternative reading of the evidence and failed to challenge the lower court's logical assessment of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the challenged judgment is not manifestly illogical and the appellant's arguments are generic, requiring an impermissible alternative interpretation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU MARIAN nato il 03/09/1987 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di penale responsabilità di Marian Monteanu in ordine al reato ascrittogli dando rilievo agli elementi probatori rispetto alla sua attiva partecipazione nel trasferimento dei minori (persone offese) dalla Romania in Italia per sfruttarli nel lavoro; Rilevato, altresì, che la Corte di appello di Catania ha escluso l'applicabilità - nei riguardi dell'odierno ricorrente - dell'ipotesi ex art.114 cod. pen. dando coerente rilievo al ruolo essenziale svolto dall'imputato nel delitto di tratta, tenuto conto che egli si era occupato del trasferimento dei minori in Italia ed aveva fatto in modo di assicurare che i medesimi rimanessero nella disponibilità di Lucian Milea per consentirgli di sfruttare la loro attività lavorativa;
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella coerentemente svolta dalla Corte distrettuale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023