Cassation appeal dismissed as late filing; client sought substitute penalties instead of execution penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed forty-five days after the appellate judgment's deadline. The appellant, Giuseppe Benvenga, sought substitute penalties rather than requesting them during the execution phase, constituting a procedural error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. A cassation appeal filed after the statutory forty-five-day period is inadmissible de plano, and the appellant must bear the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENGA GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/11/1963 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROrralòàvVlso udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; //
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto tardivamente; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro era stata depositata il giorno 19 settembre 2022 vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 31 marzo 2023 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art.585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che il ricorrente, anziché chieder—elle pene góstitutive in sede di esecuzione ai sensi del d.lgs. 150/2022, ha invece impugnato tardivamente la sentenza sopra indicata al fine di ottenere le pene sostitutive in questione;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.