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Ordinanza — n. 42323/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of merit in revoking therapeutic trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's decision to revoke therapeutic trust was legally sound and well-motivated. The appellant, Andrea Bruzzese, challenged the revocation based on repeated drug violations and lack of self-control, yet the court found his arguments manifestly unfounded and inconsistent with the evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 51-ter Ord. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the lower court's decision is not manifestly illogical, requiring the appellant to bear the costs of a futile legal challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal therapeutic trust revocation manifestly unfounded drug violations court costs and fine revoca della sospensione condizionale revoca del mandato revoca della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 51-ter Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ANDREA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 13/01/1982 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato (con effetto dal 17 maggio 2021, data di inizio della misura alternativa) la revoca dell'affidamento terapeutico, a suo tempo concesso ad Andrea Bruzzese, alla luce delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato nel corso della misura medesima, dettagliatamente indicate nel provvedimento stesso;

Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha osservato che sin dall'inizio della misura alternativa l'odierno ricorrente ha, comunque, mostrato inaffidabilità e carenza di autocontrollo da ritenersi incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, tenuto anche conto del ripetuto e costante uso massiccio di cocaina e l'interruzione di contatti con l' UEPE da parte dell'affidato; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ;

Considerato, poi, che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione della misura e l'invio degli atti, ai sensi dell'art.51-ter Ord. pen. al Tribunale di sorveglianza limitatamente alla revoca dell'affidamento, di talché non rientrava nell'oggetto del procedimento conclusosi con la ordinanza impugnata l'eventuale sostituzione della misura alternativa revocata con un'altra; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settem