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Ordinanza — n. 42322/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding violation of special surveillance obligations for failure to sign at police station.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied established jurisprudence on special surveillance obligations. The appellant argued against the conviction for failing to sign at the Carabinieri station, claiming lack of habitual presence and absence of subjective intent. The court rejected these arguments, noting that the general intent required for such violations is easily established and that the appellant's reliance on public transport negates his claim of unavoidable ignorance.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 8, d.lgs. 159/2011: Violation of special surveillance obligations constitutes a crime requiring general intent, which is presumed absent only in cases of unavoidable ignorance, and procedural appeals must be specific rather than generic.

Parole chiave

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special surveillance obligations general intent requirement inadmissible appeal Cassation procedure failure to sign procedural costs unavoidable ignorance obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Art. 8, d.lgs. 159/2011
prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra
Considerato , infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv.
Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni
272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono
264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 58227 del 23/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA MASSIMO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 21/09/1971 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Massimo Ferrara lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità (per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendosi presentato presso la stazione dei Carabinieri di Fondachelli Fantina per l'apposizione della firma nei giorni 2, 6,13,23,27 e 29 marzo 2019) in ordine al reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011;

Considerato , infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l'imputato abbia omesso di presentarsi nei giorni sopra indicati senza alcuna scriminante necessità; Considerato, altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso solo nel caso dell'ignoranza inevitabile (Sez. 6 - , Sentenza n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01); Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale, facendo riferimento al requisito della 'abitualità' (che, invece, attiene alla prescrizione relativa alla frequentazione di pregiudicati) ed alla mancanza dell'elemento soggettivo non avendo trovato nessuno che lo accompagnasse presso la citata stazione dei Carabinieri, senza tenere conto che la Corte di appello ha evidenziato, in modo logico, la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 s