Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal for lack of individual rehab program and excessive sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Stasino inadmissible, upholding the Ancona surveillance tribunal's refusal of therapeutic placement and home detention. The tribunal correctly rejected the request due to the absence of an individual rehabilitation program and because the remaining sentence exceeded two years, rendering home detention ineligible. The court found the appellant's arguments generic and failed to address the specific reasoning of the lower court, leading to a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; Art. 94 d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to substantively challenge the lower court's specific reasoning regarding the lack of a rehabilitation program and the statutory limits on alternative penalties, resulting in a fine for the frivolous litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASINO SALVATORE nato a NAPOLI il 11/08/1986 avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in puntuale applicazione della normativa in materia, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Salvatore Stasino diretta ad ottenere l' affidamento terapeutico a causa dell'assenza di un programma riabilitativo individuale ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per l'entità della pena residua superiore ad anni due;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal giudice a quo, effettuando un inconferente richiamo all'istituto delle pene sostitutive e sostenendo che sarebbe stato compito del Tribunale di sorveglianza rinviare il procedimento per acquisire il programma terapeutico senza, però, tenere conto che esso avrebbe dovuto essere allegato all'istanza come previsto dall' art. 94 d.P.R. 309/90; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.