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Ordinanza — n. 42319/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42319/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marcello Verdiani's appeal against the Perugia surveillance tribunal inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the appeal not being signed by a defense attorney registered on the special barroll, a mandatory requirement introduced by Law 103/2017. Consequently, the court ruled the filing void and ordered Verdiani to pay legal costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by special defense counsel; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subject the appellant to costs and fines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement Law 103 2017 compliance de plano dismissal legal costs and fines motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA7gógèj3a rta - udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da Marcello Verdiani avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia dell' 11 maggio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.