Italian Court dismisses appeal on parole continuation due to distinct criminal execution modes and time gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Cerquetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had denied full parole continuation because the crimes involved different execution methods, significant time intervals, and were committed individually or in concert, suggesting distinct criminal resolutions. The appellate court rejected the appellant's generic arguments as requiring an alternative reading of the evidence that contradicted the first instance's coherent analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies that diverse execution modes and temporal distances between crimes indicate autonomous criminal resolutions not meriting favorable parole institutions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERQUETTI MASSIMILIANO nato a MILANO il 31/07/1974 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostavano al riconoscimento integrale della continuazione, tra i reati di cui ai due primi gruppi di condanne indicate nell'ordinanza, le diverse modalità esecutive dei reati, la distanza temporale tra i medesimi e la circostanza che alcuni di essi erano stati commessi da Massimiliano Cerquetti da solo ed altri in concorso con altri.
In tale contesto i reati dei primi due gruppi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione, da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo ; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.