Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Diana Matarrese inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had correctly convicted Matarrese for violating explosives regulations after she admitted to possessing ten packages of explosive material. The Court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific arguments, instead making generic references to the lower court's reasoning and unsupported conjectures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 186 Cost.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the lower court's reasoning specifically, limiting themselves to generic deductions and ill-founded conjectures without substantiating their claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATARRESE DIANA natot a CANOSA DI PUGLIA il 02/04/1991 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; bià
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza di primo grado ed il giudizio di penale responsabilità di Diana Matarrese in ordine al reato ascrittole (violazione dell'art.3 1.895/1967) in considerazione dell'avvenuto sequestro di dieci candelotti di materiale esplosivo all'interno dell'abitazione dell'imputata la quale aveva ammesso l'addebito sia nell'immediatezza dei fatti che in sede di convalida e che doveva escludersi l'errore scusabile circa la liceità della detenzione, alla luce delle modalità di acquisto per come riferite dalla predetta;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, la ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a dedurre genericamente un insussistente mero richiamo della Corte territoriale alla motivazione di primo grado e facendo riferimento a non meglio precisate congetture ed illazioni contenute nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.