Criminal appeal dismissed for inadmissibility as recidiva conditions were already established by final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Antonio Nucera's appeal inadmissible, rejecting his request to reduce his sentence due to recidiva. The Court of Appeal had already applied the mandatory penalty increase based on established facts, which the Supreme Court confirmed could not be challenged at this stage. Consequently, the appeal was dismissed as it raised new issues contrary to the principle of res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if it questions conditions for recidiva already ascertained by a final judgment, as such issues cannot be raised for the first time before the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA ANTONIO nato a CONDOFURI il 16/11/1955 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di Domenico Nucera volta ad ottenere lo scomputo - dalla pena complessiva di anni nove di reclusione - della porzione di mesi quattro applicatagli a titolo di recidiva; Ritenuto che la istanza in oggetto era fondata sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento di pena a tale titolo (sentenza Corte costituzionale n.185/2015);
Considerato che la Corte territoriale ha respinto la richiesta del condannato osservando che l'aumento di pena (peraltro per mesi sei e non quattro) era stato applicato ai sensi del comma quarto del citato art.99, con la conseguente inapplicabilità della sopra indicata sentenza; Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione, dato che pone in discussione la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della recidiva; Ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso sono inammissibili sia perché poste per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione (Cass.
Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316) ed in quanto, comunque, la sussistenza delle condizioni per applicare la recidiva non può essere messa in discussione in quanto accertata in modo irrevocabile a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2