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Ordinanza — n. 42314/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete prejudice and insufficient motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Dachille inadmissible, ruling that the omission of the oral hearing date caused no concrete prejudice since all grievances were addressed. Regarding the sentencing, the court found the penalty was legally sound despite a material error in identifying the most serious crime, as the overall reasoning was sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Dachille was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect does not cause concrete prejudice or if the first-instance judgment contains sufficient motivation derived from the overall text, even if specific sentencing calculations are not explicitly detailed.

Parole chiave

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inadmissibility appeal concrete prejudice sentencing motivation material error procedural costs ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACHILLE VINCENZO nato a CERIGNOLA il 24/08/1989 f avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore dell'imputato Vincenzo Dachille ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata indicazione nella sentenza della discussione orale svoltasi alla udienza del 22 marzo 2023 ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Ritenuto, al riguardo, che rispetto al primo motivo deve escludersi un concreto em.,rta;9., Atri.° •.„ Dr,,ttet j ....tef — interesse del ricorrente poiche\idaTrà—M- ahcata indidazione della discussione orale non e - derivato un concreto pregiudizio all'imputato (peraltro nemmeno specificamente indicato), atteso che nella sentenza sono stati affrontati tutti i motivi di gravame e che l'omissione sopra indicata non determina la lamentata nullità della decisione;

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale (dando atto dell'errore materiale in cui era incorso il primo giudice nell'indicare il reato più grave), tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione nella misura di soli otto mesi di reclusione, di talché non era necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte della Corte territoriale dato che il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949);

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 tte