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Ordinanza — n. 42313/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal denying AM/FM radio access due to security and alternative listening options.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42313/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Turiano inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for a radio. The prisoner argued for AM and FM radio access, but the court noted he could listen to the required channel via a television and earphones, which were available to him. Consequently, the court ruled that denying the radio did not violate his rights given the security constraints of his detention regime and the existence of alternative listening methods.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of radio access to a detainee under special security regimes is lawful if alternative means exist to access necessary channels, constituting a reasonable exercise of administrative power balancing security needs with inmate rights.

Parole chiave

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prisoner radio access detention security regime alternative listening means administrative power balance inadmissible appeal penitentiary control fundamental rights violation violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis Ord. pen.
Considerato, altresì, che il Tribunale, in modo coerente, ha rilevato che per i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo di Francesco Turiano (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto riguardante il diniego di autorizzazione all'utilizzo di una radio per ascoltare i canali AM ed il canale FM RadioRai 2, osservando che il condannato poteva comunque ascoltare il canale RadioRai 2 con il televisore mediante l'utilizzo di auricolari che lo stesso detenuto, nel corso della udienza, ha dichiarato essergli stati restituiti, di talché doveva escludersi la violazione di qualsiasi diritto del ricorrente;

Considerato, altresì, che il Tribunale, in modo coerente, ha rilevato che per i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen. è ammesso - per ragioni di sicurezza - unicamente l'ascolto di canali radio AM e di canali radio della RAI e che, a causa di una schermatura del reparto ove è ristretto il Turiano, i canali AM non possono essere raggiunti e che, pertanto, l'utilizzo del televisore permette l'ascolto dell'unico canale radio concretamente raggiungibile; Rilevato, pertanto, che con motivazione non manifestamente illogica è stata esclusa la violazione di un diritto soggettivo del ricorrente, non potendo esso riguardare l'utilizzo della radio per ascoltare un canale che può essere raggiunto con il televisore e gli auricolari;

Considerato, quindi, che la mancata consegna della radio non si pone in contrasto con i diritti fondamentali del detenuto, essendo, invece, giustificata con le esigenze di sicurezza connesse alla sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di vita del detenuto e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembr