Criminal appeal dismissed for merit review in illegality court; procedural inadmissibility upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant attempted to challenge a probation order by arguing the trial court failed to evaluate favorable factors, but the court found this constituted a request for a substantive review outside the scope of an illegality appeal. The court ruled that the lower tribunal had adequately considered the appellant's criminal history and health conditions to justify rejecting the broader probation measure, and the appellant's attempt to reinterpret the existing record was not permitted in this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be limited to questions of law and procedural defects; requests for a substantive review of the facts or a re-evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAMARIA DOMENICO nato a LICATA il 21/10/1973 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •.1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare), sulla inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai reati in espiazione, dai numerosi precedenti penali, dell'età del condannato e delle sue condizioni di salute che non permetterebbero comunque lo svolgimento di un'attività di volontariato;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Palermo che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2