Sentenza — n. 42308/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCIAMANI PRIMETTA nato a SAN PAOLO DI JESI il 17/08/1959 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v 1.Primetta Cacciamani, per il tramite dell' avvocato Moreno Misiti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, con la quale veniva parzialmente riformata quella pronunciata il giorno 14 settembre 2020 dal Tribunale di Ancona (che aveva condannato la predetta alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art.660 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile) mediante la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando per il resto la gravata sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 42308/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce, in particolare, i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 190, 468, 495 e 507 cod. proc. pen. ed art. 6 CEDU per la mancata assunzione di prove testimoniali decisive chieste dall'imputata; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per travisamento degli atti e delle risultanze istruttorie che avevano dimostrato la assoluta infondatezza della imputazione a suo carico.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCIAMANI PRIMETTA nato a SAN PAOLO DI JESI il 17/08/1959 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; v
RITENUTO IN FATTO
1.Primetta Cacciamani, per il tramite dell' avvocato Moreno Misiti, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, con la quale veniva parzialmente riformata quella pronunciata il giorno 14 settembre 2020 dal Tribunale di Ancona (che aveva condannato la predetta alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art.660 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile) mediante la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando per il resto la gravata sentenza.
2. A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce, in particolare, i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 190, 468, 495 e 507 cod. proc. pen. ed art. 6 CEDU per la mancata assunzione di prove testimoniali decisive chieste dall'imputata; - vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per travisamento degli atti e delle risultanze istruttorie che avevano dimostrato la assoluta infondatezza della imputazione a suo carico.
3. Con atto depositato telematicamente in data 12 settembre 2023, la difesa della ricorrente ha trasmesso memoria con allegato il verbale redatto presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro il giorno 11 settembre 2023, con cui la persona offesa Luana Rossini, personalmente, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione (R.G.N.R. 376/2018 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona), contestualmente ed in pari data accettata da Primetta Cacciamani. La difesa della ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estinto per remissione di querela con le conseguenziali determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto, la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore della ricorrente deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione.Ciò posto7 si osserva che, alla luce dell'intervenuta remissione della querela effettuata dalla persona offesa ed accettata dalla odierna ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen.
2. È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato (che prevale su eventuali cause di inammissibilità) e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto. Parimenti è pacifico che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635).
3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. la condanna della querelata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata Primetta Caccia mani. Così deciso in