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Ordinanza — n. 42305/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding cumulative sentence execution and custody credit rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the custodial period was already fully served before the new sentence execution began. The appellant argued that custody time should count toward the new penalty, but the court found this contrary to the principle that one detention period cannot be attributed to multiple titles. Consequently, the request was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 288 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a custodial sentence is being served, any subsequent custodial detention for a different offense cannot be credited toward that new sentence because the prior period has already been fully expiated.

Parole chiave

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cumulative sentence execution custody credit principle non-overlapping detention periods inadmissible appeal court costs award spese di difesa ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 288 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015
Corte Cost. n. 33/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ROSARIO nato a CATANIA il 18/08/1978 avverso l'ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 77-7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata,' Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di fungibilità, ha respinto la domanda avanzata da Rosario La Rosa evidenziando correttamente che la pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 19 maggio 2016 (riformata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 19 ottobre 2016) era stata già interamente espiata prima dell'inizio dell'esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 3 febbraio 2022, Rilevato, altresì, che in tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena (Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015;

Rv. 263192 - 01 ); Considerato, quindi, che la pretesa del ricorrente di imputare, mentre era in corso l'espiazione della pena relativa al reato di cui alla sentenza sub III (dal 2015 al 2018), la custodia cautelare relativa al reato poi oggetto della sentenza sub I solo perché questo i ftz) rtnrits1_ reato era ostativo è infonda-tale si pone in contrasto con il disposto dell'art.288 del codice di rito in base al quale quando si espia la pena detentiva la custodia cautelare carceraria resta sospesa; Rilevato, infine, che la sentenza n.33/2022 della Corte costituzionale (richiamata nel ricorso) riguarda la differente materia dei benefici penitenziari ed è quindi estranea all'oggetto del presente procedimento;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 sette