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Ordinanza — n. 42304/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuability due to lack of planning evidence between distinct crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied principles of criminal continuability, finding no evidence that the appellant planned the 2021 escape from home arrest when committing the first crimes in 2020. Consequently, the crimes were treated as autonomous resolutions of criminal will rather than a continuous scheme.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: The court established that criminal continuability requires proof of premeditation linking offenses, which is absent when crimes are separated by significant time and involve distinct criminal resolutions.

Parole chiave

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criminal continuability premeditation requirement autonomous criminal resolutions home arrest evasion inadmissible appeal individualizzazione della commisurazione penale criminalità persistente commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI SALVATORE nato a CALTAGIRONE il 16/01/1980 avverso l'ordinanza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Salvatore Meli , sin dalla consumazione dei primi reati (rapina, furto e danneggiamento risalenti al settembre ed ottobre del 2020), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (evasione dagli arresti domiciliari) commesso il 2 settembre 2021, tenuto conto della distanza temporale tra essi (un anno circa), della non omogeneità dei reati e della assenza di elementi dai quali desumere che egli - sin dal momento dei primi reati - avesse già previsto di evadere non potendo certamente sapere in anticipo che sarebbe stato destinatario della misura cautelari degli arresti domiciliari per i reati commessi nel 2020.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2