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Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORO MIRKO nato a CAGLIARI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di Mirko Soro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ricorso per inadempienza ripetibili dell'avvocato cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORO MIRKO nato a CAGLIARI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di Mirko Soro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.