Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORO MIRKO nato a CAGLIARI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di Mirko Soro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORO MIRKO nato a CAGLIARI il 22/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di Mirko Soro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.