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Ordinanza — n. 42301/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove timely notice of rescission request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide evidence proving the timely notification of her request for rescission of the res judicata. Although the applicant argued that her imprisonment began on May 26, 2022, rendering the June 24, 2022 request timely, she did not submit the specific notification required to establish this fact. The court ruled that the burden of proof lies strictly with the applicant to demonstrate the date of knowledge, and without such evidence, the request cannot be considered timely under Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; In requests for rescission of res judicata, the applicant bears the strict burden of proving the timeliness of the request relative to the date of actual knowledge of the proceedings, and failure to allege the specific notification renders the request inadmissible.

Parole chiave

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rescission of res judicata timeliness of request burden of proof notification requirement inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural defect allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018
Sezioni Unite n. 36848 del 2014
272468 - 01; Sezioni Unite n. 36848 del 2014 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC AURICA natqil 17/09/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. proc. pen., proposta da Auricaajcon riferimento alla sentenza del Tribunale di Pisa del 4 giugno 2018, non essendo stata allegata alla istanza alcuna notifica dalla quale desumere la tempestività della medesima richiesta; Considerato infatti che, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018;

Rv. 272468 - 01; Sezioni Unite n. 36848 del 2014 Rv. 259990 - 01); Rilevato che il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato limitandosi a dedurre che la carcerazione della ricorrente aveva avuto inizio il giorno 26 maggio 2022 di talché l'istanza (presentata il 24 giugno 2022) sarebbe tempestiva senza, però, contestare la mancata allegazione della notifica alla propria richiesta di rescissione del giudicato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 202