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Ordinanza — n. 42298/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42298/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUGNO DARIO nato a TRANI il 16/11/1987 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento a suo tempo concesso a Dario Di Cugno in considerazione delle varie violazioni delle prescrizioni commesse dal medesimo nel corso della misura alternativa; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato che il condannato era stato trovato dai Carabinieri alla cluida di una autovettura (sottoposta a fermo amministrativo) pur essendo privo della patente in quanto revocatagli e che, in tale occasione, aveva dato in escandescenze inveendo contro gli operati;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42298/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento a suo tempo concesso a Dario Di Cugno in considerazione delle varie violazioni delle prescrizioni commesse dal medesimo nel corso della misura alternativa; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato che il condannato era stato trovato dai Carabinieri alla cluida di una autovettura (sottoposta a fermo amministrativo) pur essendo privo della patente in quanto revocatagli e che, in tale occasione, aveva dato in escandescenze inveendo contro gli operati;

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente corsa di controllo reati contro i doveri di servizio guida in stato di ebbrezza qualificata mancanza di disciplina procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CUGNO DARIO nato a TRANI il 16/11/1987 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento a suo tempo concesso a Dario Di Cugno in considerazione delle varie violazioni delle prescrizioni commesse dal medesimo nel corso della misura alternativa; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato che il condannato era stato trovato dai Carabinieri alla cluida di una autovettura (sottoposta a fermo amministrativo) pur essendo privo della patente in quanto revocatagli e che, in tale occasione, aveva dato in escandescenze inveendo contro gli operati;

Ritenuto, altresì, che l'ordinanza impugnata ha osservato che, sempre nel corso dell'affidamento, il Di Cugno era stato trovato a bere una birra presso un bar alle ore 01.45 di notte, quindi in un orario nel quale non gli era consentito di uscire e che, nell'occasione, si era giustificato sostenendo di avere litigato con la compagna; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 202