Appeal dismissed for inadmissibility due to generic contestation of positive evasive conduct under Art. 420-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged an absence order based on alleged positive evasive conduct, but the court found his arguments were entirely generic and lacked specific factual support. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was held liable for the procedural expenses and the fine imposed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging an absence order is inadmissible if the appellant contests the existence of positive evasive conduct in a completely generic manner without providing specific factual details.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZUAGIE AKIB JUNIOR nato il 17/05/1981 avverso la sentenza del 12/12/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che Izuagie Akib Junior lamenta esclusivamente l'illegittimità dell' ordinanza con il quale il Giudice di pace di Padova lo aveva dichiarato assente ai sensi dell'art.420-bis cod. proc. pen.; Rilevato, al riguardo, che egli deduce che il Giudice di pace ha ritenuto che erano state poste in essere condotte positive a scopo elusivo, la cui sussistenza egli, però, contesta in modo del tutto generico e, perciò, inammissibile; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.