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Ordinanza — n. 42291/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for continued sentence increase due to satellite robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42291/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nazareno Lo Manto inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the appellate court's calculation of the increased sentence for a satellite robbery, arguing a lack of reasoning. The court found the lower court's explanation regarding the robbery's brutality and the defendant's persistence to be logical and sufficient, rejecting the claim that the reasoning was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: An appeal claiming a lack of reasoning regarding the quantification of a continued sentence is inadmissible if the appellate court provided a congruous and non-manifestly illogical explanation for the increase based on the satellite offense.

Parole chiave

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continued sentence satellite offense lack of reasoning inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende appellate reasoning ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 116 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO NAZZARENO nato a TORINO il 25/05/1975 avverso l'ordinanza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO 9e" dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato) Oor-i isEl LA !IP, r(D A r) euv, 33SZAri-mrr Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che non sussiste il lamentato vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena per la continuazione atteso che la Corte di appello di Torino, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha dato conto dell'aumento in continuazione per il reato 'satellite' di rapina (per il quale il ricorrente, in sede di cognizione, aveva riportato la pena netta di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) nella misura, al netto, di anni uno di reclusione ed euro 750,00 di multa per la ragione che la rapina era stata attuata con una mannaia ed era dimostrativa, quindi, di una maggiore pervicacia del condannato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorrente pur lamentando il vizio di motivazione vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice dell'esecuzione; Rilevato che il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.