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Ordinanza — n. 42290/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for unjustified pocket knife carrying, ruling on minor offense facts insufficient for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42290/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that convicted the defendant for carrying an unjustified pocket knife. The appellant argued for leniency based on the weapon's minor nature and his youth, but the appellate court correctly rejected this by noting the item was an actual weapon. Consequently, the court ruled that the appeal sought an improper re-examination of evidence outside the scope of the appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, l. 110/1975; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it challenges the exclusion of the minor circumstances exception for a weapon that is not a trivial object, as the appellate court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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unjustified pocket knife minor circumstances exception inadmissible appeal appellate review scope criminal procedure costs caso poco grave reato di poca entità scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, l. 110/1975
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - Sentenza n. 23840 del 13/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE FABRIZIO nato a PALERMO il 01/01/1999 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato che la sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado che, con la diminuente per la scelta del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. 110/1975, e, in particolare, per il porto ingiustificato di un tirapugni; Considerato, infatti, che il ricorso censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità di cui al terzo comma del citato art. 4, nonostante la incensuratezza e la giovane età dell'imputato, risulta inammissibile perché la Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha osservato che trattandosi di un'arma non era possibile ritenere la lieve entità (Sez. 1 - , Sentenza n. 23840 del 13/01/2021, Rv. 281398 - 01), e che quindi l'impugnazione è volta a provocare un non consentito esame delle fonti probatorie - estraneo al sindacato di legittimità - alternativo rispetto a quello condotto dal giudice di appello in modo coerente;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.