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Ordinanza — n. 42288/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking merit review in supervision proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought substantive merit review, which is outside the scope of a jurisdictional proceeding. The appellant challenged the supervision tribunal's rejection of a home detention order based on recidivism risks and lack of critical revision by the convicted person. The court ruled that the lower tribunal's reasoning was adequate and that the appellant's attempt to re-evaluate facts constitutes an impermissible high-nature reading of the record.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals in supervision proceedings are limited to jurisdictional review; requests for substantive merit evaluation or re-evaluation of facts are inadmissible.

Parole chiave

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supervision proceedings inadmissible appeal merit review home detention order recidivism risk riesame della carcerazione preventiva pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE EMILIO nato a VIBO VALENTIA il 26/07/1970 ed- avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;

Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto dell' istanza di affidamento in prova (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare), sulla inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di Emilio Gentile (tra cui quella per il procedimento c.d. 'Rinascita Scott'), dall'assenza ch una attività lavorativa e, soprattutto, dall'inadeguato processo di revisione critica da parte del condannato che ha indotto il gruppo di osservazione a proporre la concessione della detenzione domiciliare;

Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che - anche sulla base delle informazioni fornite dall'autorità di polizia - ha accertato l'insussistenza delle condizioni per la misura alternativa di cui all'art.47 Ord. pen.; Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alta-nativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.