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Ordinanza — n. 42283/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42283/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42283/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAO GAOXING nato il 25/04/1977 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 21 settembre 2020, con la quale Cao Gaoxing era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere - in qualità di titolare dell'impresa individuale Pelletteria 2010 di CAO Casing - indicato elementi passivi inesistenti per un ammontare di 975.786,00 euro, superiore al 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, pari a 1.438.333,00 euro, al fine di evadere le imposte sui redditi (pari a 431.989,00 euro) e sul valore aggiunto (pari a 204.919,26 euro), nel periodo di imposta 2013.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42283/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale, nonché, la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen; che, in particolare, l'imputato afferma che la sua penale responsabilità è stata provata solo sulla base della contabilità della Pelletteria Zhang Kexiang con cui non intratteneva alcun rapporto commerciale.

Parole chiave

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omissione della contabilità irresponsabilità amministrazione infedele colpa del patrocinatore condotta colpevole sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAO GAOXING nato il 25/04/1977 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 21 settembre 2020, con la quale Cao Gaoxing era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere - in qualità di titolare dell'impresa individuale Pelletteria 2010 di CAO Casing - indicato elementi passivi inesistenti per un ammontare di 975.786,00 euro, superiore al 10% degli elementi attivi indicati nella dichiarazione, pari a 1.438.333,00 euro, al fine di evadere le imposte sui redditi (pari a 431.989,00 euro) e sul valore aggiunto (pari a 204.919,26 euro), nel periodo di imposta 2013.

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale, nonché, la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, pur in assenza di un dato probatorio che rispecchi i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen; che, in particolare, l'imputato afferma che la sua penale responsabilità è stata provata solo sulla base della contabilità della Pelletteria Zhang Kexiang con cui non intratteneva alcun rapporto commerciale.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità sollevare doglianze volte a rivalutare la lettura delle fonti probatorie, in relazione alla quale la sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente; che la sentenza impugnata fa applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale relativa a una delle imposte indicate nell'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 10/01/2023, Rv. 283915); che in motivazione la Corte ha specificato che, il ricorrente non ha mai allegato alcuna documentazione che provi che le operazioni contabili siano state realmente realizzate e, che gli elementi passivi non siano, quindi, fittizi; che la fittizietà delle operazioni risulta, infatti, dai controlli incrociati delle varie contabilità dei soggetti coinvolti, mentre non è credibile che i pagamenti di rilevante entità siano stati effettuati per contanti, senza far risultare alcun passaggio di denaro alle due imprese e senza conservare alcuna documentazione idonea; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cas