Ordinanza — n. 42282/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI FEDERICO nato a LAMEZIA TERME il 29/05/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEtiato _avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che l'avv. Gianluca De Vito del foro di Catanzaro, quale difensore di fiducia di Federico Berlingieri, ha proposto appello avverso la sentenza del 20 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro, previa revoca del decreto penale di condanna opposto, ha condannato l'imputato all'ammenda di euro 3.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42282/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI FEDERICO nato a LAMEZIA TERME il 29/05/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEtiato _avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che l'avv. Gianluca De Vito del foro di Catanzaro, quale difensore di fiducia di Federico Berlingieri, ha proposto appello avverso la sentenza del 20 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro, previa revoca del decreto penale di condanna opposto, ha condannato l'imputato all'ammenda di euro 3.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006.
Considerato che, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738;
Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Rv. 259532); che l'impugnazione dev'essere trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., per un motivo processuale pregiudiziale, in quanto proposta da difensore non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori perché non iscritto nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. al momento della sua presentazione; che la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Rv. 269690;
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estenso