Italian Court dismisses appeal against fine for illegal waste disposal as inadmissible due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ruling it was improperly qualified as a cassation request against a non-appealable fine sentence. The appellant argued for exclusion of punishability and mitigating circumstances, but the court found the grievances generic and failed to challenge specific factual evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a non-appealable fine sentence must be qualified as a cassation request; if it relies on generic grounds contesting factual evaluations without specific legal arguments, it is inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDESSAMAD ELMOHAJIR nato il 29/10/1986 avverso la sentenza del 28/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza del Tribunale di Firenze emessa in data 28 febbraio 2022, l'imputato era stato condannato all'ammenda di euro 1.800,00, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza le prescritte autorizzazioni, trasportava e smaltiva rifiuti costituiti da capi di abbigliamento.
Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze — la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione — con cui lamenta vizi della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflittagli. Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda; che la stessa è inammissibile, essendo diretta, attraverso censure generiche, a contestare valutazioni fattuali adeguatamente motivate; che, infatti, il giudice di merito ha correttamente: rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la gravità del fatto, da non considerare tenue anche in relazione alla quantità di rifiuti oggetto del reato; parametrato la scelta e la determinazione della pena alla tipologia dei rifiuti e alla personalità dell'imputato, non riconoscendo le circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi di giudizio. che tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle