Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special bar admission for the defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the petition was not enrolled in the special bar register required for higher courts. Although the lower court had converted the appeal into a cassation request, the signature by an unqualified lawyer triggered statutory ineligibility under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 568, comma 5; Art. 593, comma 3; Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal converted from an appeal is inadmissible if signed solely by a defense lawyer not enrolled in the special bar register, regardless of the appellant's lack of fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility special bar admission requirement defense lawyer qualification conversion of appeal to cassation procedural ineligibility Code of Criminal Procedure special bar register regolamento aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze - la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WU SUIQING nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 24/05/2018 del TRIBUNALE di PRATO91 • n i o • • r 1;, udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che con se enza "F! il Tribunale di Prato ha condannato Wu Suiqing alla pena dell'ammenda di euro 6000,00 per reati di cui agli artt. 45 comma 1, in relazione all'art. 55, comma 5, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.m. 15 luglio 2003 n. 388 (capo a); all'art. 64, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e Allegato IV paragrafo 1.11.2.4, in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo b); all'art. 64, comma 1, lettera d), in relazione all'art. 68, comma 1, lettera b), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (capo c).

Rilevato che avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite difensore, impugnazione qualificata come appello, innanzi alla Corte d'appello di Firenze - la quale ha trasmesso gli atti ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. alla Corte di cassazione - con cui chiede, con due separati motivi, in via principale, l'assoluzione dal reato per erronea valutazione del compendio probatorio e la diminuzione della pena, ritenuta eccessiva. Considerato preliminarmente che l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell'ammenda; che l'impugnazione è inammissibile, a nulla rilevando la disposta conversione dell'appello in ricorso per cassazione, in quanto la stesso è sottoscritto dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; che, invero, la sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte del difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore I