Italian Supreme Court dismisses appeal for tax evasion conviction due to inadmissible repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Massimo Demontis inadmissible because it merely repeated the same grounds raised in the appellate court without new evidence. The lower courts confirmed the conviction for tax evasion based on bank records proving income exceeded the criminal threshold, which the defense failed to rebut. Consequently, the court rejected the claim of arbitrary assessment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it reproduces the same grievances already presented in the appellate instance, as the law prohibits re-litigating issues already adequately addressed by the lower courts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMONTIS MASSIMO nato a GENOVA il 27/01/1960 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che, con sentenza del 5 dicembre 2022, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 4 maggio 2021, con la quale Massimo Demontis era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare di un'impresa individuale, al fine di evadere l'imposta sui redditi, omesso di presentare la dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2011.
Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unica doglianza, il vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova, in presenza di una valutazione aprioristica della condotta distrattiva attribuita all'imputato, non essendo stata raggiunta la prova del superamento della soglia di punibilità penale. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché non è consentito dalla legge in sede di legittimità riprodurre le medesime censure presenti nel ricorso in appello, le quali sono state adeguatamente disattese dal giudice di merito.
Come ben evidenziato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) in totale continuità con il giudice di primo grado, la conferma del giudizio di responsabilità non risulta basata su un mero accertamento induttivo, ma sulla documentazione bancaria - come gli accrediti su conto corrente e le fatture attive - mediante la quale è stato possibile ricostruire con esattezza i redditi dell'imputato. Inoltre, la difesa non ha in alcun modo prodotto documentazione a prova del fatto che gli accrediti rappresentavano il pagamento delle fatture.
Il tasso soglia, per il pagamento dell'imposta sulle persone fisiche risulta superato mediante le operazioni di calcolo che hanno sommato: i ricavi determinati dallo spesometro (euro 34.825,00), gli accrediti di somme sul conto corrente (euro 364.453,00 e i ricavi delle fatture allegate dalla difesa (euro 259.780,00), per un totale di euro 530.318,50, pertanto, superiore a euro 50.000. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il