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Ordinanza — n. 42267/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaint regarding omitted general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Felicetto Leonetti inadmissible, ruling that his complaint regarding omitted general mitigating circumstances was manifestly unfounded. The appellate court had already substantively recognized these circumstances, weighing them against aggravating factors like the defendant's lack of remorse and prior criminal record. Consequently, the court imposed the procedural costs and a fine of €3,000 on the appellant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 349, comma 2, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is manifestly unfounded, as the lower court has already substantively evaluated and recognized mitigating circumstances while balancing them against aggravating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances manifestly unfounded complaint procedural costs Cassa delle ammende sanzioni penali attenuazione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 349, comma 2, cod. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI FELICETTO nato a CASTEL VOLTURNO il 09/09/1961 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Ritenuto che con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 aprile 2015, con la quale Felicetto Leonetti era stato condannato, per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, censurando l'omessa motivazione con riguardo al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondata la doglianza, in quanto, la Corte territoriale ha motivatamente confermato, come si legge a pag. 3 dell'impugnata sentenza, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti, valorizzando in senso negativo la gravità della condotta (caratterizzata dalla dispersione di parte dei beni ubicati sull'aria sottoposta al vincolo reale), la pluralità di precedenti penali, la mancanza di collaborazione e, più in generale, di resipiscenza.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi