Criminal appeal dismissed for lack of sufficient reasoning regarding sentencing below statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Milena Villani inadmissible, dismissing her challenge to the conviction for violating special surveillance obligations and making false declarations. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for the specific sentence imposed. The court rejected this claim, ruling that when a sentence falls below the average, only a reference to the adequacy criterion under Article 133 of the Penal Code is required, rendering the appeal's complaint of insufficient motivation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a sentence is imposed below the average, the court need only refer to the adequacy criterion, and a strengthened motivation is not required unless the sentence significantly deviates from the statutory minimum.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI MILENA nato a SCANDIANO il 28/06/1983 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 20094/2023 Rilevato che la ricorrente Milena Villani ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia di condanna per il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri, con recidiva specifica infraquinquennale e reiterata.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.