Criminal appeal dismissed as specific; appeal lacks specific argument against lower court's reasoning on mitigating circumstance denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alain Suffer's appeal against the second-instance conviction for false declaration to a public official inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in denying a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but failed to provide specific grounds challenging the appellate court's reasoning. The court ruled that because the appeal did not specifically confront the lower court's specific justification regarding the timing of the self-incriminating statements, it was immune from logical defects and thus inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds raised are not specific and do not directly confront the reasoning of the lower court, rendering the appeal devoid of any logical defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER ALAIN nato a LUGO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19983/2023 Rilevato che l'imputato Alain Suffer ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
6) cod. pen. - è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale — immune da vizi logici — che ha escluso il beneficio in ragione del ritardo con il quale vi erano state le dichiarazioni autoaccusatorie e scagionanti nei confronti del cugino, che intanto aveva presentato denunzia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.