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Ordinanza — n. 42110/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific because defendant failed to address appellate court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's refusal of a suspended sentence, arguing a violation of law. The court found the appeal specific because the appellant did not engage with the appellate court's detailed reasoning regarding recidivism and the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a judgment refusing a suspended sentence is inadmissible if it is specific, meaning the appellant fails to address the specific grounds of the lower court's decision, such as the negative prognostic assessment based on recidivism and personal characteristics.

Parole chiave

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specific appeal suspended sentence recidivism assessment negative personality inadmissible appeal procedural costs appellate reasoning revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAVECCHIA ORAZIO nato a VITTORIA il 20/06/1968 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19951/2023 Rilevato che l'imputato Orazio Barravecchia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato, per quanto di interesse in questa sede, la condanna del Tribunale di Ragusa per i reati di lesione personale e danneggiamento. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso la possibilità di concedere il beneficio, formulando una negativa prognosi di recidiva legata alle caratteristiche del fatto e alla personalità negativa dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.