Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds and generic complaints regarding criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Licciardino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated threats, persecutory acts, and weapon carrying, arguing errors in legal qualification and sentencing. The court rejected these claims because the first ground merely repeated arguments already dismissed on appeal, while the new grounds lacked the required specificity to be raised at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not specific, do not address new legal issues, or merely repeat arguments already considered and rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDINO ALESSANDRO nato a RAGUSA il 31/05/1991 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19930/2023 Rilevato che l'imputato Alessandro Licciardino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa di condanna per i reati di minaccia aggravata, atti persecutori e porto di arma, con recidiva reiterata infraquinquennale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione della legge penale quanto all'errata qualificazione del reato di atti persecutori - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e diffusamente disattesi dalla Corte di merito (pagg. 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge, rispettivamente, quanto alla condanna per il reato di minaccia e alla mancata concessione dell'attenuante della seminfermità mentale — sono inediti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta un generale vizio di motivazione - è del tutto generico, non chiarendo quali sarebbero le doglianze pretermesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non si è tenuto conto della memoria della parte civile in quanto presentata solo il 26 settembre 2023, senza il rispetto dei quindici giorni previsti dalla legge, e in quanto fondata su mere proposizioni teoriche, prive di addentellati concreti e, pertanto, non utile sotto il profilo difensivo (Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il