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Ordinanza — n. 42104/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42104/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MANUEL nato a ALBENGA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19833/2023 Rilevato che l'imputato Manuel Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona di condanna per il reato di lesione personale, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MANUEL nato a ALBENGA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19833/2023 Rilevato che l'imputato Manuel Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona di condanna per il reato di lesione personale, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione esecuzione della pena detentiva sostitutiva attenuazione della pena misura sostitutiva della detenzione riesame dell'entità pena prescrizione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO MANUEL nato a ALBENGA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19833/2023 Rilevato che l'imputato Manuel Garofalo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Savona di condanna per il reato di lesione personale, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, riducendo la pena inflitta ad anni uno di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 3). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena ai sensi dell'ad 53 I. 689/1981 - è manifestamente infondato giacché la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (la commissione di altri, numerosi fatti illeciti), esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, con un vaglio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobr