Cassation appeal dismissed for being inadmissible due to lack of specific connection to the lower court's reasoning on threat severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hirathmi against the Genoa Court of Appeal's partial reform of his conviction for threats inadmissible. Hirathmi argued a violation of law regarding the gravity of the threat, but the court found his grounds aspecific because they failed to address the appellate court's specific reasoning about potential retaliatory actions by the accused. The court ruled that cassation grounds must explicitly correlate with the reasons underpinning the challenged decision, citing established precedent that vague or disconnected arguments are inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Cassation grounds are inadmissible not only when intrinsically indeterminate but also when lacking a necessary correlation with the reasons supporting the challenged decision, as the appeal cannot ignore the rationale of the decision it attacks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIRATHMI nato il 04/04/1983 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19820/2023 Rilevato che il ricorrente Hirat Jimi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di minaccia — con recidiva reiterata specifica infraquinquennale — riducendo la pena a mesi due di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al giudizio di gravità della minaccia - è aspecifico in quanto manca di confrontarsi con la motivazione della decisione avversata, che ha valorizzato la prospettazione di ritorsioni nei confronti del suo accusatore da parte dell'imputato, una volta che fosse stato scarcerato, evenienza possibile e, nella specie, effettivamente verificatasi; rilevato che, così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20