Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific reasoning regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gega Klevent inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision that reclassified his crime and reduced his sentence, arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The court rejected this claim because the appeal lacked a specific logical connection to the reasons used by the appellate court in its judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; The grounds for a cassation appeal are inadmissible not only when they are intrinsically indeterminate but also when they lack the necessary correlation with the reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGA KLEVENT nato il 13/04/1987 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NNN, RG 19804/2023 Rilevato che l'imputato Klevent Gega ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato, riqualificando il fatto ascrittogli come reato di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod.pen. e riducendo la pena a mesi quattro di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi otto, con recidiva;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico in quanto il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato, oltre che l'attuale disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., anche che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (nel caso di specie, la valorizzazione dei numerosi precedenti penali del prevenuto).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20