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Ordinanza — n. 42099/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a peace court appeal on merits rather than just law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42099/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because it challenged a second-instance judgment regarding a personal injury case. The appellant argued for a violation of substantive criminal law and an error in evidence evaluation, but these grounds were rejected. The court ruled that appeals against peace court judgments must strictly focus on legal violations, excluding any review of factual merit reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for legal violations, excluding merits review.

Parole chiave

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peace court jurisdiction cassation admissibility legal violation requirement merits review exclusion second instance appeal colpa concomitante causalità della lesione alla spalla lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 582 cod. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 582 cod. pen.
art. 192 cod.proc.pen
e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CIVILETTO AURELIO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 nel procedimento a carico di: DI LEONARDO LORETO nato a CERDA il 27/01/1972 avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19766/2023 Rilevato che la parte civile Aurelio Civiletto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che ha riformato la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese di condanna per il reato di lesione personale, assolvendo l'imputato Loreto Di Leonardo dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 582 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod.proc.pen. - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;

Considerato che ciò prescinde dal nomen iuris che il ricorrente ha dato alle censure, che vanno valutate nei loro contenuti, indubbiamente diretti a censurare solo la motivazione della sentenza impugnata ; Considerato, inoltre, che molte delle considerazioni spese dal ricorrente sono di merito e che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2