Cassation court dismisses appeal for testate suppression as refusal to present document is unsupported by facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonino Mascia inadmissible regarding his conviction for testate suppression. Mascia argued that hiding the will constituted a refusal to present it to the interested party under Article 490 of the Penal Code. The court rejected this, noting Mascia admitted controlling the document and refusing to deliver it, making the appeal's legal theory unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 490 cod. pen.; The act of suppressing a will does not constitute a refusal to present it to the interested party if the suppressor admits controlling the document and refuses to deliver it.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIA ANTONINO nato a GAIRO 11 16/03/1953 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19680/2023 Rilevato che l'imputato Antonino Mascia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lanusei di condanna per la soppressione di un testamento; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 490 cod.pen. - è manifestamente infondato in quanto percorre una tesi singolare, vale a dire che l'occultamento del testamento costituirebbe un "rifiuto di portare l'atto a conoscenza dell'interessato", avvalorando tuttavia quanto sostenuto dalla Corte territoriale, ossia che è stato lo stesso imputato ad ammettere, nella querelle familiare sorta intorno al testamento, di averne la disponibilità, di non volerlo consegnare e di volerne rilasciare solo una copia;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.