Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy sentence for lack of specific legal grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated criminal law and failed to provide sufficient reasoning regarding specific legal articles and sentencing discretion. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level or were too generic to constitute a valid ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific, and arguable grounds that challenge the factual or legal basis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SAVERIO DANILO nato a CIVITAVECCHIA il 24/02/1970 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19677/2023 Rilevato che l'imputato Danilo Di Saverio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, riducendo la durata delle pene accessorie ad anni tre e mesi sei; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942 per avere la Corte confermato la sentenza di condanna in assenza di elementi obiettivi di riscontro - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 della sentenza impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge penale nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 217 L.F., appuntandosi sulla mancata riqualificazione della più grave fattispecie ex art. 216 I.f. - è indeducibile perché del tutto generico; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto alle circostanze attenuanti generiche e al potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria, anche quanto alle attenuanti invocate.
D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197;
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che non si è tenuto conto della memoria della parte civile in quanto fondata su mere proposizioni teoriche, prive di addentellati concreti all'odierna regiudicanda e, pertanto, non utile sotto il profilo difensivo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma