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Ordinanza — n. 42093/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. letter c).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sejdovic Ruzdija inadmissible due to a generic ground of attack. The appellant complained of an apparent lack of reasoning, but the court found the complaint vague and failed to cite specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal, upheld the conviction for false identity declarations, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements constituting the alleged defect in reasoning; generic complaints without identifying specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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false identity declarations appeal inadmissibility generic grounds of attack apparent lack of reasoning Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC RUZDIJA nato il 04/03/1969 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19630/2023 Rilevato che l'imputato Sejdovic Ruzdija ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia di condanna per il reato di false dichiarazioni sull'identità o qualità personali proprie o di altri; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione apparente - è marcatamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.