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Ordinanza — n. 42092/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false document possession due to insufficient evidence of conspiracy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mihail Puscas's appeal inadmissible regarding his conviction for possessing and forging identification documents. Puscas argued the lower court lacked evidence of his actual involvement in the conspiracy, yet the court found his presence on the forged document sufficient proof under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected as unfounded and specific, and Puscas was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis, comma 2, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of evidence regarding conspiracy in false document cases is inadmissible if it merely reiterates the conviction without demonstrating a specific misinterpretation of the arrest report or other evidentiary materials.

Parole chiave

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false identification documents conspiracy in crime insufficient evidence inadmissible appeal art 497 bis cod pen procedimento per falsità documenti d'identità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis, comma 2, cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che, a margine dell'anzidetta censura, il ricorrente accenna anche al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303
tra le altre, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUSCAS MIHAIL nato il 14/04/1988 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19626/2023 Rilevato che l'imputato Mihail Puscas ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla commissione del reato di cui all'art.497 bis, comma 2, cod.pen. e violazione di legge quanto alla carenza di prove con riguardo all'effettivo concorso del ricorrente nel reato predetto- è manifestamente infondato e aspecifico perché insiste sul tema del concorso ma non deduce un travisamento della prova quanto al verbale di arresto, da cui la Corte di Appello - pur esprimendosi sinteticamente - ha tratto la prova del coinvolgimento del prevenuto nella falsificazione, valorizzando la circostanza che, sul documento, era apposta la foto dell'imputato, secondo un percorso logico inferenziale validato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);

Considerato che, a margine dell'anzidetta censura, il ricorrente accenna anche al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., con quella che però non sembra una vera e propria doglianza, ma una mera presa d'atto del diniego della Corte di appello; Considerato che la stessa vaghezza caratterizza l'accenno alla esimente dello stato di necessità, su cui, d'altronde, non pare vi fosse motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202