Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42090/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because the victim remitted the complaint, making the criminal case inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42090/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Conforto inadmissible and ordered him to pay court costs. The underlying case involved a threat charge where the victim had already remitted the complaint and accepted the remission. Since the crime is prosecutable only upon private complaint, the court ruled the case closed and the appeal void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 154 c.p.; Art. 160 c.p.: When a crime is prosecutable only upon private complaint and the victim remits the complaint, the proceedings are terminated and any subsequent appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
private complaint procedure remission of complaint criminal appeal inadmissibility threat offense termination of proceedings perseguimento penale per diffamazione condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 154 c.p.
Art. 160 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONFORTO MARIO nato a PALERMITI il 29/08/1954 avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIUDICE DI PACE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19599/2023 Rilevato che l'imputato Mario Conforto ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che lo ha dichiarato colpevole del reato di minaccia; Rilevato che il reato per cui si procede è perseguibile a querela di parte e che agli atti sono confluite la remissione di querela e la relativa accettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.