Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Amato Marchei and Liliana Petito inadmissible due to a generic ground of appeal. The appellants challenged the lower court's conviction for crimes under Articles 610, 582, 612, 585, and 585 of the Penal Code, alleging erroneous evidence evaluation. The court rejected this because the appeal failed to specify the factual elements underlying the criticism, violating the requirement for precise grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal must specify the factual elements and legal grounds of the criticism; a generic ground lacking determinate facts renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHE' AMATO nato a JESI il 26/07/1979 PETITO LILIANA nato a LUCERA il 08/08/1964 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 19581/2023 Rilevato che gli imputati Amato Marchei e Liliana Petito ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna per i reati di cui all'art. 610 e 582 cod. pen. per l'imputato Amato Marchei e per i reati di cui agli artt. 612, 582 e 585 cod. pen. per l'imputata Liliana Petito; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui i ricorrenti denunziano l'erronea valutazione delle prove- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.