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Ordinanza — n. 42087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for admitting only factual complaints and rejecting recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alex Ferrero inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred by failing to recognize self-defense and by not excluding recidivism, but these were mere factual complaints rather than legal violations. The court rejected these arguments because the first issue was not a legal error but a disputed fact, while the second was manifestly unfounded as the trial judge correctly applied established jurisprudence regarding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or manifestly unfounded legal arguments regarding recidivism are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Admissibility Self Defense Factual Dispute Recidivism Legal Error Appeal Against Conviction recidiva nell'infrazione difesa penale difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRERO ALEX nato a RIVOLI il 01/05/1979 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18399/2023 Rilevato che l'imputato Alex Ferrero ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro formulate in maniera disorganica, pur a fronte di una motivazione immune da vizi logici, laddove la Corte territoriale ha ricostruito la sequenza degli accadimenti e il portato delle testimonianze, così reputando priva di sostegno dimostrativo la tesi della legittima difesa, peraltro neanche agitata personalmente dall'imputato, che non aveva reso esame;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) valutando sia i precedenti penali che la loro eloquenza dimostrativa di una perdurante inclinazione alla violenza del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023