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Ordinanza — n. 42086/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to link factual arguments to lower court reasons under Art. 581.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Musso and Pino inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The applicants challenged a partial reform of a fraud conviction but failed to connect their legal arguments to the specific factual reasoning of the lower court. The court ruled that such appeals are inadmissible when they lack the necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Cassation appeals are inadmissible not only when intrinsically indeterminate but also when they lack the necessary correlation with the reasons upon which the contested decision is based.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal correlation with reasons Article 581 Code factual arguments Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSSO CARLO nato a ROCCA D'ARAZZO il 15/04/1958 PINO CLELIA natc\ a PRELA' il 27/07/1957 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18361/2023 Rilevato che gli imputati Carlo Musso e Clelia Pino ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui i ricorrenti denunziano rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione- sono indeducibili perché fondati su considerazioni di fatto, prive del dovuto confronto con le argomentazioni che la Corte di merito ha posto a base della conferma del giudizio di penale responsabilità degli imputati; ne consegue che i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché hanno seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alle ragioni della decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 202