Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bouzadi El Mehdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for counterfeiting currency, arguing for a specific statutory mitigation that the lower courts had rejected. The court rejected this claim because the argument merely repeated the grounds already considered and dismissed in the appellate proceedings without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic expression of dissent or a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to perform the critical function required by law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEHDI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18316/2023 Rilevato che l'imputato Bouzadi El Mehdi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli di condanna per il reato di spendita e introduzione dello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. perì.- è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, manifestando solo una generica ragione di dissenso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.