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Ordinanza — n. 42084/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of reasoning defect under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Ledonne inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ledonne challenged the Second Instance Court's confirmation of his conviction for the offense in Art. 217, comma 1, no. 4 of the Penal Code, alleging a defect in reasoning under Art. 606, comma 1, letter e) of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court's judgment contained a logical argumentative apparatus consistent with legal experience and did not contradict its own statements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The Supreme Court's review of the reasoning in a criminal judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure and cannot assess the correspondence of the motivation to the procedural record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning logical argumentative apparatus Art. 606 c.p.p. manifestly unfounded claim difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 1, no. 4 L.F.
Art. 606, comma 1, letter e) c.p.p.
4 L.F.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 2, letter e) c.p.p.
4 L.F.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEDONNE FRANCESCO nato a TORINO il 03/06/1970 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 18298/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Ledonne ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna per il reato di cui all'art. 217, comma 1 n. 4 L.F.; Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (Si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.